Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus

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LE NOSTRE PROPOSTE DI LEGGE

Proposte di legge predisposte dall'Associazione
ultimo aggiornamento il 07 maggio 2004

     Tra le altre attività l’Associazione ha predisposto nella passata legislatura una ampia proposta di legge relativa sia alla prevenzione che alla giustizia, presentata alla Camera dall’on. Filippo Misuraca, allora nei banchi dell’opposizione, come primo firmatario.

      Nella stessa legislatura la proposta è stata  ripresa, sia alla Camera che al Senato, da altri 5 disegni di legge sottoscritti da parlamentari di tutte le forze politiche; divisa in due e ripresentata dallo stesso on. Misuraca, è stata discussa nella parte relativa alla sicurezza nel corso dei lavori che hanno portato poi alla legge n. 85 del 22.3.2001 che delegava al Governo la riforma del Codice della strada.

      In questa legislatura l’on. Misuraca, ora dai banchi della maggioranza, ha presentato alla Camera con altri Deputati una nuova edizione della proposta sulla giustizia, anche questa interamente predisposta dall’Associazione.

       Si tratta del disegno di legge n. 1885-C del 30 ottobre 2001,  “delega al Governo per  norme di giustizia in ordine ai  più gravi reati colposi contro la persona”, ora assegnato e in attesa di esame dinanzi alla Commissione giustizia della Camera e del quale riportiamo in questa rubrica il testo integrale

        Ancora l'on. Misuraca, questa volta insieme con l'onorevole Amato, ha più recentemente presentato una nuova proposta dell'Associazione che tratta a 360 gradi i problemi della prevenzione e intende costituire l'ampio orizzonte verso i quali il Paese e anzitutto il Parlamento dovrebbero muoversi per ridurre i numeri e il peso della strage stradale.

        Si tratta del disegno di legge-delega C-2690 del 24.4.2002, "delega al Governo per la revisione del Codice della strada", che propone norme aggiuntive o sostitutive a quelle del Codice e che pure viene integralmente riportato in questa rubrica.

        Per la presentazione di questo disegno di legge rimandiamo alla relazione, che illustra compiutamente gli scopi e i punti salienti del provvedimento.

 

Testo integrale del disegno di legge 1885-C del 30.10.2001

Testo integrale del disegno di legge C-2690 del 24.4.2002

 



Il disegno di legge 1885-C del 30.10.2001

“Delega al Governo per norme di giustizia in ordine ai più gravi reati colposi contro la persona”.

1.  Presentazione 
2.  Testo della proposta 
3.  Iniziative a sostegno della proposta

1

 Presentazione 

       E’ opportuno, nel presentare questa proposta e per renderla comprensibile al di là del suo pure necessario aspetto tecnico,  un breve preambolo  sui rapporti tra prevenzione e giustizia: considerazioni  ovvie ma spesso dimenticate.

   
La prevenzione è l’attività utile ad evitare un evento di danno.
    Per quanto riguarda l’incidentalità stradale la prevenzione ha aspetti diversissimi a seconda che si guardi all’uno o all’altro dei fattori  che vi sono coinvolti,  cioè le strade, i veicoli, gli utenti.
    E’ così prevenzione sia costruire strade non pericolose e veicoli non troppo veloci, sia controllare il rispetto delle norme di sicurezza,  sia imporre per legge alle compagnie assicuratrici, come  l’Associazione pure chiede, un forte aumento del premio per chi uccide o ferisce sulla strada – in quanto è inaccettabile che, come accade oggi, si applichi lo stesso malus per un paraurti ammaccato o per dei ragazzi uccisi.

    Giustizia, invece, è l’attività che si svolge quando l’evento da prevenire si è verificato: processi, condanne, risarcimenti.
 
   La giustizia  interviene dunque quando la prevenzione è fallita.
    La giustizia ha due obiettivi.
    1) Il primo è ripristinare i principii della prevenzione che sono stati violati, riaffermare cioè che l’evento di danno non doveva verificarsi.
        Si fa questo punendo i colpevoli  o meglio ancora rieducandoli.
        In questo campo è prevalente  l’interesse pubblico.
    2) Il secondo obiettivo è riparare per quanto possibile il danno.
        L’interesse prevalente deve essere qui quello del danneggiato.
 
     La nostra giustizia, quella che  è scritta nelle diverse leggi e più ancora quella che si amministra nei Tribunali interpretando malamente quelle leggi, non raggiunge nessuno dei due obiettivio.

    Lo Stato non ripristina i principii della prevenzione perché non punisce e non rieduca i colpevoli.
     Infatti e prima di tutto vanno come sempre all’aria gli stracci, i ragazzi distrutti nelle discoteche dello sballo di Stato, sulle strade non controllate dallo Stato, a bordo di auto che lo Stato consente vadano al doppio della velocità teoricamente consentita.
   
  Se la giustizia interviene perché la prevenzione è fallita, dovrebbe punire prima di tutto i responsabili di questo fallimento – e non lo fa.
     Non è un caso che la nostra Associazione abbia inviato alle Procure dei Tribunali ove è presente denuncia contro i responsabili istituzionali della strage, Ministri che non attuano l’educazione stradale nelle scuole e non adeguano l’organico della Stradale, praticamente fermo agli anni 70, dirigenti RAI che non formano né informano  sul vero volto della strage stradale e via dicendo.
     Il secondo aspetto fortemente negativo è che le pene previste non vengono mai applicate: chi uccide sulla strada torna a guidare dopo pochi mesi senza avere fatto un giorno di galera né sborsato una lira né chiesto alcun perdono.
     La nostra richiesta di subordinare patteggiamento e giudizio abbreviato al consenso dei familiari delle vittime è appunto un tentativo di imporre allo Stato di portare avanti  i processi  penali affrontando la spesa di un organico della Magistratura degno di un Paese civile.

    Lo Stato non ripara il danno.
    Infatti:
    a)  la lentezza dei processi è tale che le sentenze, quando arrivano,  riguardano una situazione completamente diversa da quella creata dall’incidente; una condanna o un risarcimento che giungono dopo anni o decenni  non riparano dunque quella situazione.
    b) i risarcimenti sono  diversi da  Giudice a Giudice, da un anno all’altro,  da una carrozzella all’altra, da una bara all’altra, come se vi fosse, come se potesse esservi differenza tra la vita e la salute di un bracciante e quella di un laureato, di un operaio e di un finanziere.
    c) quando finalmente arriva, il risarcimento è irrisorio e specie in caso di morte, a riprova del teorema assurdo che nel nostro ordinamento quanto più grave è il danno, tanto meno viene pagato.

    E’ in questa situazione e per questi motivi che nasce il disegno di legge 1885.

    Cosa chiediamo?
    In generale che tutti i reati colposi di omicidio e lesioni vengano considerati allo stesso modo ovunque si verifichino, perché l’offesa alla collettività è la stessa e uguali sono il sangue e il dolore delle vittime.
   Le differenze attuali, con pene maggiori (anche se, ripetiamo, mai applicate) per i reati stradali e del lavoro, non hanno senso e vanno cancellate.
    In particolare chiediamo che per l’omicidio e le lesioni colpose con inabilità totale - in considerazione della gravità delle offese alla salute e alla vita, gravità sentita non solo da chi è colpito  ma da tutti i cittadini, che sono il popolo e che dovrebbero essere lo Stato:
    - siano rese più pesanti e comunque effettive le pene;
    - le stesse pene siano raddoppiate in caso di prevedibilità dell’evento;
    - sia realizzata una rapida corsia preferenziale per i processi penali e civili;
    - siano possibili patteggiamento e giudizio abbreviato solo col consenso delle vittime o dei loro familiari.

    Il disegno di legge 1885 chiede ancora che:
    - venga determinato a scala nazionale il valore del punto del danno biologico al massimo delle tabelle attualmente applicate;
    - sia risarcito il danno biologico della vittima deceduta anche in caso di morte immediata;
    - il danno morale da morte sia risarcito ai superstiti nel doppio del danno biologico del 100% della vittima.

    Se dunque nel nostro Paese non c’è giustizia per chi muore o perde la salute, l’esigenza che invece questa giustizia vi sia è fortemente sentita dai cittadini e da ciascuno non solo per sé ma per tutti.
   Qualcuno a nome dello Stato dovrà pure muoversi a dargliela o almeno a rispondere.
   Come madri e padri, e spose e sposi, e figli, e sorelle e fratelli degli uccisi sulla strada  siamo pronti di nuovo a fare tutta e con decisione la nostra parte. 

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2

 Il testo della proposta di legge 

DELEGA AL GOVERNO PER NORME DI GIUSTIZIA IN ORDINE AI PIU’ GRAVI REATI COLPOSI CONTRO LA PERSONA

 Art. 1Delega al Governo per l’emanazione di norme integrative e correttive di quelle relative alle ipotesi di reato, alle sanzioni per i reati, ai processi penali e civili ed agli importi dei risarcimenti per i più gravi reati colposi contro la persona.

       1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia di concerto con gli altri Ministri interessati e nel rispetto della procedura di cui all’articolo 4, uno o più decreti  legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei Codici civile e penali e dei Codici di procedura civile e di procedura penale, in conformità ai principi ed ai criteri direttivi di cui all’articolo 2.

       2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1 e nel rispetto di principi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, disposizioni per coordinare ed armonizzare  le norme adottate come al comma 1 con le altre norme legislative comunitarie e nazionali comunque rilevanti in materia, così come, allo stesso fine, eventuali disposizioni di carattere transitorio.  

 Art. 2 – Principi e criteri direttivi.

       1. I decreti legislativi e le altre norme di cui all’articolo 1 dovranno essere  informati all’obiettivo di sanzionare adeguatamente, secondo i termini seguenti, i comportamenti colposi provocanti grave danno alla persona.

       1a) Modifica del disposto del primo e del secondo comma dell’art. 589 del Codice penale nel senso di prevedere per il reato di omicidio colposo la pena unica della reclusione da tre a nove anni nonché, per quanto riguarda l’omicidio colposo stradale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei anni.

       1b) Modifica del disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’art. 590 del Codice penale nel senso di prevedere per il reato di lesioni personali colpose comportanti la totale inabilità della persona offesa la procedibilità d’ufficio e la pena unica della reclusione da due a sei anni, con elevazione a otto anni del limite  di cui al quarto comma, nonché, per quanto riguarda le lesioni stradali, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei anni.

       1c) Previsione di duplicazione delle sanzioni detentive, pecuniarie ed amministrative previste per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose comportanti la totale inabilità della persona offesa quando il responsabile risulti avere agito potendo ritenere prevedibile l’evento.

       2. I decreti legislativi e le altre norme di cui all’art. 1 dovranno essere altresì informati all’obiettivo di fornire, nei termini seguenti, una adeguata e rapida riparazione del danno verificato.

       2a) Modifica delle norme procedurali penali per quanto riguarda i processi relativi ad imputazione di omicidio colposo o lesioni personali colpose comportanti la totale inabilità della persona offesa nel senso che: 
             
- la durata complessiva delle indagini preliminari non possa in nessun caso superare i sei mesi;

              
- il decreto di citazione a giudizio debba essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari;
               - l’udienza di comparizione debba essere fissata a non oltre novanta giorni dall’emissione del decreto di citazione a giudizio;
               - tra un’udienza dibattimentale e l’altra non possano intercorrere più di trenta giorni;
               - la  richiesta di giudizio abbreviato di cui all’art. 438 del Codice di procedura penale e la richiesta di applicazione della pena sull’accordo delle parti di cui all’art. 444 stesso Codice siano procedibili soltanto in presenza del consenso delle persone offese dal reato o delle parti civili che siano la stessa vittima se sopravvissuta e in grado di fornirlo ed altrimenti, e nell’ordine,  tutti i parenti anche adottivi entro il primo grado, in loro mancanza il coniuge, in sua mancanza il convivente, in mancanza  tutti i parenti anche adottivi entro il secondo grado.          

            2b) Modifica delle norme procedurali civili per quanto riguarda i processi direttamente relativi a richieste di risarcimento per morte o  lesioni personali comportanti la totale inabilità della vittima nel senso che il giudice istruttore debba fissare le udienze successive alla prima a non oltre trenta giorni l’una dall’altra, con divieto delle udienze di mero rinvio.

            2c) Determinazione del punto unico nazionale del danno biologico al valore più alto delle tabelle applicate dai Tribunali civili dei capoluoghi di Regione alla data di pubblicazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, con previsione di successivo adeguamento automatico del detto valore alle variazioni di valore della moneta, salva la possibilità di aumento del valore del punto così determinato in relazione alla gravità dei singoli casi.

            2d) Riconoscimento indiscriminato del diritto dei familiari superstiti, se parenti anche adottivi entro il secondo grado o coniuge o convivente, al risarcimento integrale del danno biologico che sarebbe spettato alla vittima deceduta.

            2e) Determinazione del valore complessivo del  danno morale da morte nel doppio della misura che sarebbe stata dovuta alla vittima ove fosse sopravvissuta riportando danno biologico del cento per cento quando abbiano diritto al risarcimento i parenti anche adottivi entro il secondo grado o il coniuge  o il convivente, da soli o in concorso tra loro o con altri parenti; e nella stessa misura del detto danno del cento per cento quando, in mancanza dei superstiti così indicati, abbiano diritto al risarcimento parenti entro il secondo grado, da soli o in concorso con altri.

 Art. 3 – Parere parlamentare

       1. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all’art. 1 alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

       2. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall’assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

       3. Entro i successivi trenta giorni il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dall’assegnazione.

 Art. 4Disposizioni finanziarie

       1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate anche con riduzione delle spese per altri capitoli.

       2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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 Iniziative a sostegno
del disegno di legge C-1885 del 30.10.2001

Convegni di studio

        Il 14 dicembre 2001 è stato organizzato dall’Associazione, nella sede parlamentare di palazzo Valdina a Roma, il convegno “giustizia per la vita” centrato sui temi del disegno di legge 1885.
       Si è trattato di un utilissimo incontro di approfondimento tra i  promotori del disegno e i tecnici del diritto, Giudici, Professori universitari, avvocati e rappresentanti di associazioni di consumatori, invitati come Relatori, al termine del quale è stata approvata per acclamazione una mozione per la sollecita discussione della proposta di legge.
       L’Associazione ha rapidamente pubblicato gli “atti” del convegno, interamente riportati nella sezione “le nostre iniziative” di questo sito.

        Il 18 e 19 aprile 2002 il Centro Studi dell’Ordine Avvocati di Roma ha convocato nel palazzo di giustizia  altro affollato e riuscitissimo convegno sul tema “il diritto alla salute e alla vita nel sistema giustizia”, anche esso centrato sulla proposta di legge C-1885 e sui suoi aspetti dottrinali e giurisprudenziali.
       Anche questa volta il convegno si è concluso con una mozione, peraltro molto più articolata, intesa all’approvazione della nostra e di altre proposte di legge sulla giustizia.

         Nuovi incontri di approfondimento, ma anche di impegno per la discussione del disegno 12885, sono previsti a cura dell’Associazione nel prossimo autunno.    

       Delibere comunali

        Su iniziativa  del dr. Paride Bertozzi, Difensore civico del Comune di Cesena, lodevolmente ripresa da nostri rappresentanti dell’Emilia-Romagna, è stata avanzata a diverse Amministrazioni comunali richiesta  di delibere di appoggio al disegno di legge 1885.
     
Un Comune romagnolo è stato il primo ad aderire con la delibera che riportiamo di seguito pressoché integralmente.


CITTA' DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

                                               Provincia di Forlì - Cesena

                             DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 23/04/2002

      L'anno 2002 addì ventritre Aprile alle ore 21:00 presso la Residenza Municipale. In seguito avvisi scritti a domicilio nei termini di legge si è convocato il Consigio Comunale in sessione Straordinaria in prima convocazione:

     Fatto l'appello nominale risultanto: PRESENTI N. 20: GRIDELLI SERGIO, BAVAGLI GIOVANNI, DONATI GIANCARLO, CAPANNI ROBERTO, CENSI GIULIANO, MONTEMAGGI EROS, NICOLINI ALESSANDRO, CASADEI ALBERTO, CECCARELLI GIORGIO, ZAMAGNI ANGELA, CELLI BENEDETTA, BOLOGNESI NATALE, BERNABINI DAVIDE, STACCHINI ETTORE, GOBBI LUCIANO, FAEDI FRANCESCA, SCARPELLINI MATTEO, TEODORANI NAZARIO, MONTEMAGNI KITTY, ZABBERONI SILVERIO.

    Dopo aver constatAto il numero legale dei rpesenti, il Sindaco GRIDELLI SERGIO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ...

     Il Sindaco mette ai voti la proposta l'allegato Ordine del Giorgno che viene approvato all'unanimità dei 20 consiglieri presenti e votanti:

                                         IL CONSIGLIO COMUNALE

                                                       DELIBERA

Di approvare l'allegato Ordine del Giorno.

                          IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Preso atto  del terrificante tributo di sangue che quotidianamente viene versato sulle strade del Paese a seguito dell'inarrestabile aumento dei sinistri stradali (la rilevazione ISTAT del 2000 indica un aumento dei morti del 4,7% a base annua, mentre l'Unione europea ci chiede di ridurli del 4% );

Accertata la prolungata incapacità delle istituzioni di arrestare questo fiume di sangue, che provoca ogni anno 9.000 morti, 20.000 disabili gravi e 300.000 feriti, cioè un numero spaventosamente elevato di vittime della strage stradale, a cui vanno aggiunte le decine di migliaia di loro familiari;

Tenuto conto del fatto che questi superstiti, ai quali è stato tolto quanto avevano di più caro, vengono trattati dalla società come dei paria, dal momento che costituiscono dati di fatto ampiamente noti la mancanza pressochè totale di punizione dei responsabili di omicidio colposo (condannati normalmente a pochi mesi di reclusione, quasi sempre sospesi per la concessione dei benefici di legge), l'intollerabile durata dei processi penali e civili, l'inadeguatezza dei risarcimenti offerti dalle compagnie assicuratrici che spesso trasformano l'evento luttuoso in una mera pratica burocratica ed utilizzano ad arte procedure giudiziarie oltremodo lente, superate e farraginose.

Rilevato che è tuttora in atto una iniziativa di altissimo valore sociale promossa dalla " Associazione Italiana Familiari e vittime della strada" , la quale ha predisposto un disegno di legge delega sui più gravi reati colposi contro la persona, presentato alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2001 col numero 1885 dall' on. Filippo Misuraca, seguito da altri firmatari, e che è ora in attesa di assegnazione alla Commissione giustizia.

Rilevato altresì che si tratta di un progetto di legge che pretende di individuare i punti nodali della problematica del dopo - incidente in un'ottica di chiaro favore per le vittime della strada e i loro familiari.

Considerato che, in relazione a questo specifico fine, la suddetta iniziativa legislativa introduce innovazioni di grande spessore, tra le quali assumono preminente rilievo le seguenti: sanzioni effettive per chi sulla strada uccide o ferisce gravemente, raddoppiate in ipotesi di prevedibilità dell'evento; termini stretti per la celebrazione dei processi; obbligo del consenso delle vittime per il patteggiamento e il giudizio abbreviato; determinazione del punto unico nazionale del danno biologico sui valori più alti delle tabelle oggi in uso; diritto al risarcimento integrale del danno biologico anche in caso di morte immediata; liquidazione equa e certa del danno morale dei familiari superstiti.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Aderisce all'iniziativa promossa dall' "Associazione Familiari e Vittime della Strada" , che si prefigge l'obiettivo di fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti;

- Impegna la Giunta comunale a sensibilizzare la popolazione residente nell'intero territorio comunale sull'esistenza della allegata proposta di legge n. 1885, nonchè a predisporre gli opportuni interventi per sostenerla;

- Chiede che vengano sollecitate l'assegnazione alla Commissione Giustizia della Camera e la discussione in essa della proposta di legge medesima, intesa a ricollegare la realtà del Paese a quella del sistema giustizia, a rivalutare la posizione delle parti offese, a garantire ad esse processi rapidi e risarcimenti equi.     ................. "

 



Identiche o analoghe delibere di condivisione e di appoggio al disegno di legge 1885 sono state adottate quasi sempre all'unanimità dai Consigli dei seguenti altri Comuni (l'elenco riporta per completezza anche le delibere inserite integralmente in questo spazio):
Comune di Savignano sul Rubicone (RM), delibera n. 20 del 30.4.2002.
Comune di Montefiorino (MO), delibera n. 27 del 25.5.2002
Comune di Pavullo nel Frignano (MO), delibera n. 69 del 28.5.2002
Comune di Cavezzo (MO) - delibera n. 58 del 21.6.2002

Comune di Nonantola (MO) - delibera n. 78 del 25.7.2002 (il Sindaco di Nonantola ha rimesso copia della delibera anche al Presidente della Commissione giustizia della Camera dei Deputati, al Presidente della Provincia, al Prefetto ed al Presidente del Tribunale di Modena).
Comune di Terranuova Bracciolini (AR) - delibera n. 77 del 18.9.2002
Comune di Concezio (BS) - delibera n. 74 del 18.9.2002

Comune di Sestino (AR) - delibera n. 44 del 19.9.2002
Comune di Villafranca Tirrena (ME)
Comune di Sarezzo (BS) - delibera n. 42 del 24.9.2002

Comune di Ortignano Raggiolo (AR) - delibera n. 28 del 24.9.2002     

Comune di Vignola (MO) delibera n. 56 del 26.9.2002

Comune di Ospitaletto (BS) - delibera n. 43 del 26.9.2002

Comune di Mussomeli (CL)  delibera n.47 del 27.9.02.
Comune di Melendugno (LE) - delibera n. 47 del 30.9.2002                 

Comune di  Palagano (MO) delibera n. 37 del  30.9.2002
Comune di Latina - delibera n. 123 del 30.9.2002
Comune di Montevecchia (LC) - delibera n. 21 del 30.9.2002

Comune di CESENA - delibera n. 213 del 7.10.2002

Comune di GENOVA - delibera del 8.10.2002

Comune di San Felice sul Panaro (MO) - delibera n. 54 del 25.10.2002 (il Consiglio comunale ha fatto sua all'unanimità la parte deliberativa dell'ordine del giorno  ritenendo peraltro doversi rimettere al legislatore le opportune scelte di merito) 

Comune di Marano sul Panaro (MO) - delibera n. 52 del 30.10.2002

Comune di Mirandola (MO) - delibera n.180 del 4.11.2002  (la delibera non ripete integralmente ma segue sostanzialmente il contenuto e le conclusioni della mozione proposta dall'Associazione, chiedendo non solo la discussione del disegno di legge ma "che i Parlamentari si impegnino per una rapida approvazione del medesimo).

Comune di Formigine (MO) - delibera  n. 82 del 18.11.2002 (il Sindaco ha rimesso copia della delibera di unanime sostegno alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati)
Comune di Ascoli Piceno - delibera n. 73 del 18.11.2002 (sostanzialmente sulla base delle stesse valutazioni sopra riportate e con voto unanime il Consiglio, come diversi altri tra quelli in questo elenco, "apprezza il valore sociale ed umano dell'iniziativa legislativa promossa dall'Associazione italiana familiari e vittime della strada onlus con il disegno di legge C - 1885 del 30.10.2001 dell'on. Misuraca; chiede che la Commissione giustizia della Camera discuta con sollecitudine e approfonditamente il detto disegno inteso a ricollegare la realtà del Paese col sistema giustizia, a rivaltuare la posizione processuale delle parti offese, a garantire ad esse processi rapidi e certezza nei risarcimenti").

Comune di Spilamberto (MO) - delibera n. 64 del 20.11.2002
Comune di Moretta (CN) - delibera  n.45 del 20.11.2002
Comune di Villa Carcina (BS) - delibera n. 56 del 27.11.2002

Comune di Chiari (BS) - delibera n.77 del 29.11.02 
Comune di Gardone Val Trompia (BS) - delibera n.64 del 6.12.02

Comune di Scandicci (FI) - delibera n.226 del 10.12.02
Comune di Vigevano (PV) - delibera n. 103 del 16.12.02 (la mozione, proposta da tutti i capi gruppo e approvata all'unanimità, è stata marginalmente modificata ma salvando integralmente la condivisione di fondo ed il sollecito al Parlamento per la discussione del ddl 1885).
Comune di Signa (FI) - delibera n. 94 del 19.12.2002
Comune di BIELLA - delibera n.  186 del 19.12.2002
Comune di Incisa in Val d'Arno (FI) - delibera n. 105 del 23.12.2002
(viene decisa anche la trasmissione della mozione al Presidente ed alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati)
Comune di Calenzano (FI) - delibera del 30.12.2002
Comune di Campi Bisenzio (FI) - delibera n. 4 del 9.1.2003

Comune di Mulazzo (MS) - delibera n. 4 del 19.1.2003

Comune di Pontremoli (MS) - delibera n. 5 del 20.1.2003

Comune di Montalto nelle Marche (AP) - delibera n. 6 del 25.1.2003

Comune di Bovezzo (BS) - delibera n. 8 del 28.1.2003 (il Comune ha direttamente inviato la delibera alla Commissione giustizia della Camera)

Comune di Afragola (NA) - delibera n. 2 del 4.2.2003

Comune di PISA - delibera n. 48 del 7.2.2003
Comune di Collebeato (BS) - delibera n. 10 del 10.2.2003
Comune di Aprilia (LT) - delibera n. 7 dell'11.2.2003

Comune di Meldola (FC) - delilbera n. 11 del 13.2.2003
(il Comune ha direttamente inviato la delibera alla Commissione giustizia della Camera)
Comune di Nogara (VR) - delibera n. 15  del 13.2.2003

Comune di Sarsina (FC) - delibera n. 14 del 18.2.2003

Comune di Chivasso (TO) - delibera n. 15 del 19.2.2003

Comune di Offida (AP) - delibera n. 17 del 25.2.2003
Comune di Nave (BS) - delibera n. 16 del 25.2.2003
Comune di Castenedolo (BS) - deliebra n. 15 del 27.2.2003

Comune di Castelgomberto (VI) - delibera n. 20 del 27.2.2003 
Comune di MESSINA - delibera del 3.3.2003

Comune di Castel San Pietro Terme (BO) - delibera n. 23 del 10.3.2003 
Comune di FORLI' - delibera n. 29 del 10.3.2003

Comune di Desenzano del Garda (BS) - delibera n. 23 del 14.3.2003
Comune di Imola (BO) - delibera n.76 del 17.03.2003
Comune di FIRENZE - delibera n. 22 del 17.3.2003

Comune di Lumezzane (BS) - delibera n. 5 del 18.3.2003

Comune di San Bonifacio (VR) - delibera n. 27 del 19.3.2003

Comune di Asiago (VI) - delibera n. 9 del 21.3.03 (la delibera è stata direttamente rimessa anche alla Commissione Giustizia della Camera)

Comune di Orzinuovi (BS) - delibera n. 5 del 27.3.2003 (il Comune ha direttamente inviato la delibera  alla Commissione giustizia della Camera)

Comune di Savigno (BO) - delibera n.34 del 27.03.2003
Comune di Camerino (MC) - delibera del 31.3.2003
Comune di Monterenzio (BO) - delibera n. 17 del 1° aprile 2003
Comune di Casalecchio di Reno (BO) - delibera del 3.04.2003

Comune di Salò (BS) - delibera n. 14 del 7.4.2003

Comune di Gallio (VC) - delibera n. 26 del 14.4.2003

Comune di Cascina (FI) - delibera n.29 del 15.4.2003

Comune di Foligno (PG) - delibera n. 78 del 17.4.2003

Comune di Volterra (PI) - delibera n. 12 del 30.4.2003

Comune di Gavardo (BS) - delibera n. 24 del 21.5.2003

Comune di Montecchio Maggiore (VI) - delibera n. 53 del 29.5.2003

Comune di VITERBO - delibera n. 78 del 27 maggio 2003

Comune di Calcinato (BS) - delibera n. 48 del 9.6.2003

Comune di Saluzzo (CN) - delibera n. 60 del 12.6.2003

Comune di Molvena (VI) - delibera n. 27 del 23.6.2003 
Comune di Pontedera (PI) - delibera n. 65 del 26.6.2003
Comune di Venticano (AV) - delibera n. 31 del 26.6.2003
Comune di Montegiorgio (AP) - delibera n. 36 del 30.6.2003
Comune di VENEZIA - delibera del 14.7.2003 (il Consiglio ha marginalmente    modificato la mozione, mantenendo la richiesta di discussione parlamentare del disegno di legge sulla giustizia, con l'impegnare l'Amministrazione comunale "ad accentuare le azioni per il miglioramento della sicurezza stradale dei cittadini veneziani")
Comune di Spoleto (PG) - delibera n. 123 del 16.7.2003
Comune di TERAMO -delibera n. 62 del 22.7.2003
Comune di Policoro (MT) - delibera n. 32 del 24.7.2003
Comune di Cittadella (PD) - delibera n. 65 del 24.7.2003
Comune di LECCE - delibera n.115 del 28.7.2003
Comune di San Severo (FG) - delibera n. 52 del 29.7.2003
Comune di Monticelli Brusati (BS) - delibera n. 33 del 30.7.2003

Comune di Candelo (BI) - delibera n. 23 del 30.7.2003

Comune di Ostuni (BR) - delibera n. 33 del 30.7.2003

Comune di Locri (RC) - delibera n. 34 del 31.7.2003

Comune di Iesolo (VE) - delibera n. 94 del 1.8.2003

Comune di Sannicola (LE) - delibera n. 23 del 7.8.2003

Comune di Sandrigo (VI) - delibera n. 53 del 2.9.2003

Comune di Rutigliano (BA) - delibera n. 65 del 4.9.03

Comune di Airola (BN) - delibera n. 28 del 17.9.2003

Comune di Fano (PS) - delibera del 18.9.2003

Comune di Cecina (LI) - delibera del 18.9.2003

Comune di Pomezia (RM) - delibera n. 113 del 18.9.2003

Comune di Lanciano (CH) - delibera n. 43 del 19.9.2003

Comune di Scapoli (IS) - delibera n. 33 del 23.9.2003

Comune di Gussago (BS) - delibera n. 75 del 25.9.2003
Comune di Orvieto (TR) - delibera n. 120 del 26.9.2003

Comune di Cogollo del Cengio (VI) - delibera n. 34 del 29.9.2003

Comune di Fossano (CN) - delibera n. 26 del 29.9.2003

Comune di Penne (PE) - delibera n. 78 del 29.9.2003

Comune di AREZZO - delibera n. 287 del 3.9.2003

Comune di Montevecchia (LC) - delibera n. 21 del 30.9.2003

Comune di Termini Imerese (PA) - delibera n. 141 del 7.10.2003

Comune di Sternatia (LE) - delibera n. 29 del 9.10.2003

Comune di Torre Del Greco (NA) - delibera n. 174 del 9.10.2003

Comune di Bassano del Grappa (VI) - delibera n. 96 del 14.10.2003

Comune di Cles (TN) - delibera n. 53 del 23.10.2003 (il Comune di Cles ha inviato la delibera anche a tutti i Parlamentari del Trentino)

Comune di PESCARA - delibera n. 220 del 27.10.2003

Alla richiesta di discussione parlamentare del disegno di legge C-1885 sulla giustizia ha aderito anche il

Consiglio provinciale di BRESCIA - delibera del 26.9.2003

Comune di Savigliano (CN) - delibera n. 54 del 30.10.2003
Comune di Paternò (CT) - delibera n. 124 del 7.11.2003

Comune di Montefiascone (VT) - delibera n. 68 del 28.11.2003

Comune di Paola (CS) - delibera n. 54 del 18.12.2003

Comune di Avola (SR) - delibera n. 6 del 15.1.2004

Comune di Partanna (TP) - delibera n. 8 del 16.1.2004

Comune di Sarzana (SP) - delibera n. 9 del 20.1.2004

Comune di Castelvetrano (TP) - delibera n, 8 del 21.1.2004

Comune di Melfi (PZ) - delibera n. 2 del 30.1.2004

Comune di Chiavari (GE) - delibera n. 4 del 3.2.2004

Comune di RAVENNA - delibera del 3.2.2004

Comune di Atessa (CH) - delibera n. 11 del 6.2.2004

Comune di Casale Monferrato (AL) - delibera n.  3 dell'11.2.2004 

Comune di Novi Ligure (AL) - delibera del 17.2.2004

Comune di Frascati (RM) - delibera n. 7 del 17.2.2004

Comune di PADOVA - delibera n. 28 del 24.2.2004
Comune di Voghera (PV) - delibera n. 16 del 26.2.2004

Comune di Atri (TE) - delibera n. 3 del 27.2.2004

Comune di Ghedi (BS) - delibera n. 2 del 2.3.2004

Comune di Zimella (VR) - delibera n. 18 del 12.3.2004
Comune di Gambellara (VC) - delibera n. 3 del 19.3.2004
Comune di Bra (CN) - delibera del 22.3.2004
Comune di Castelfranco Veneto (TV) - delibera del 22.3.2004
Comune di Tempio Pausania (SS) - delibera n. 10 del 23.3.2004
Comune di Grottaglie (TA) - delibera n. 18 del 26.3.2004
Comune di Campodoro (PD) - delibera n. 13 del 1.4.2004
Comune di Marsala (TP) - delibera n. 53 del 7.4.2004
Comune di Limena (PD) - delibera n. 15 dell'8.4.2004
Comune di BRESCIA - delibera del 26.4.2004
Comune di Polverara (PD) - delibera n. 20 del 26.4.2004
Comune di Borgoricco (PD) - delibera n. 26 del 27.4.2004
Comune di Trebaseleghe (PD) - delibera n. 28 del 27.4.2004
Comune di Teolo (PD) - delibera n. 16 del 30.4.2004
Comune di Montegrotto Terme (PD) - delibera n. 19 del 6.5.2004
Comune di Zagarolo (RM) - delibera n. 11 del 27.5.2004
 
Hanno deliberato per la discussione del ddl 1885 anche i Consigli Provinciali di Brescia e di Padova.
 

L'Associazione dà atto a queste Amministrazioni della particolare sensibilità così dimostrata verso un problema - quello della giustizia per i colpiti - tanto grave quanto trascurato, e chiede a tutti i Comuni di Italia di pronunciarsi allo stesso modo.

    
   
Un’adesione di particolare importanza all’appello  dell’Associazione giunge da Genova, importante sia perché si tratta del primo capoluogo di Provincia e di Regione sia perché la delibera reca la firma di tutte le forze politiche presenti in quel Consiglio.
   
Nel riportare interamente il testo della delibera ci auguriamo che provvedano allo stesso modo e con la stessa  necessaria urgenza tutti i Comuni  piccoli e grandi interessati sin qui.

COMUNE DI GENOVA
ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DELL’ 8 OTTOBRE 2002

Il Consiglio Comunale,

     preso atto del terrificante tributo di salute e di vita pagato quotidianamente in Italia per il costante ripetersi dei sinistri stradali che comportano, ogni anno, oltre 60.000 miliardi di spesa delle vecchie lire (dati CNEL), almeno 8.000 morti, 20.000 disabili gravi e 300.000 feriti (dati aggiornati Istituto Superiore di Sanità), cui vanno aggiunte le decine di migliaia di loro familiri;
     rilevato che non solo non è garantita un’efficace prevenzione ma non sono in nessun modo ovviate, neppure nei ridotti termini in cui ciò sarebbe possibile, le drammatiche conseguenze della strage stradale; 
     accertato che è in atto una iniziativa di altissimo valore sociale promossa dall’Associazione italiana familiari e vittime della strada la quale ha predisposto un disegno di legge delega sui più gravi reati colposi contro la persona;
     rilevato altresì che tale disegno di legge individua i punti nodali della problematica del dopo-incidente ed introduce innovazioni di grande spessore quali sanzioni effettive per chi sulla strada uccide o ferisce gravemente, termini stretti per la celebrazione dei processi penali e civili in ordine agli stessi fatti – determinazione del punto unico nazionale del danno biologico ai valori più alti delle tabelle oggi in uso – diritto al risarcimento integrale del danno biologico in caso di morte immediata – liquidazione equa e certa del danno morale dei familiari superstiti;
      ritenuto ancora che questi problemi devono essere affrontati con urgenza anche perché afferiscono a questioni di grande rilievo etico e sociale;

 IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

      1) a sollecitare il Parlamento affinché prenda atto di tali problemi e assuma le opportune iniziative legislative;
     
2) a richiedere  che le Commissioni Parlamentari discutano approfonditamente il disegno di legge predisposto dall’Associazione italiana familiari e vittime della strada.

     Proponenti: Morelli (Verdi); Delogu (PRC); Bianchi (P.d.C.I.); Maggi (DS); Gustavino (Margherita); Repetto (U.D.C.); Franco (Liguria Nuova); Costa (F.I.); Rixi (L.N.L.P.); Bernabò Brea (A.N.).


Una nuova importante adesione all’appello  dell’Associazione  viene dal Consiglio Comunale di  Cesena, che pur non citando espressamente il nostro testo,  ha approvato all'unanimità la delibera che di seguito riportiamo, con la quale impegna l'Amministrazione comunale ad intensificare interventi in favore della sicurezza stradale.



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Il disegno di legge C-2690 del 24.04.2002

“Delega al Governo per la revisione del codice della strada”.

1. Relazione
2. Testo degli articoli

 

1

Relazione

Onorevoli Colleghi! - L'attenzione del Parlamento verso le tragiche conseguenze della incidentalità stradale si è fatta negli ultimi tempi sempre più viva, in parallelo alla migliore definizione scientifica e tecnica dei problemi e delle soluzioni possibili; ne danno innegabile conto la legge 22 marzo 2001, n. 85, che reca la delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) e la sua recente e sia pure non completa attuazione con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.

        Ciò malgrado il costo umano e sociale delle stragi stradali cresce di anno in anno: nel solo 2000 le compagnie assicuratrici della responsabilità civile hanno risarcito 800.000 incidenti con danni a persone (fonte ANIA), dato che colloca l'Italia ai primi posti della graduatoria europea, con un tasso di incidenti superiore di molto a quello di Germania e Spagna e pari al doppio del tasso di Francia e Regno Unito; e se 9.000 morti all'anno (fonte Istituto superiore di Sanità) non sono un prezzo sopportabile per un Paese demograficamente depresso quale è il nostro, i 40 mila miliardi di lire di costo socio-economico delle stragi stradali registrati nel 1998 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono diventati nel 2000, a seconda delle fonti, 55 o 60 mila.

        C'è dunque ancora molto da fare e bisogna farlo in fretta; le modifiche al nuovo codice della strada, quelle attuate e quelle ancora da attuare, sono evidentemente insufficienti ad arginare una situazione di tale gravità; e per muoversi nella direzione giusta sono necessari, più che conoscenze tecniche ormai ampiamente raggiunte, buona volontà e coraggio.

        Il testo della presente proposta di legge, è stato elaborato dall'Associazione italiana familiari e vittime della strada, da una parte, dando per scontata la integrale attuazione della delega della legge n. 85 del 2001 nei termini prorogati e, dall'altra, con il precipuo obiettivo di fornire un panorama quanto più ampio possibile delle ulteriori disposizioni che, se assunte e attuate con decisione, tutte o almeno le più importanti, permetterebbero finalmente, con una drastica riduzione del numero degli incidenti e quindi dei feriti e dei morti, il rispetto da parte italiana delle ripetute indicazioni dell'Unione europea contro questa strage di massa.

        Molte delle proposte sono riprese da studi e progetti di organismi istituzionali di alto livello, in particolare dalla "Relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale" dell'allora Ministero dei lavori pubblici, dal testo del Consiglio nazionale delle ricerche "Un approccio integrato per il miglioramento della sicurezza stradale" e infine dal recentissimo lavoro "Otto proposte per il Piano nazionale" della Consulta nazionale sulla sicurezza stradale.

        Altre proposte, in genere relative a situazioni particolari, vengono dalla tragica esperienza personale degli aderenti alla citata Associazione.

        Alcune proposte, come quella rivolta all'effettiva attuazione del disposto dell'articolo 230 del nuovo codice della strada sull'obbligatorietà dell'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, sono ripetute da più parti, erano già state avanzate in un precedente progetto di legge predisposto dalla Associazione, e impongono di fare ormai qualcosa più che continuare a discuterne.

        Altre ancora sono volte a precisare gli adempimenti previsti nella delega al Governo della legge n. 85 del 2001: è noto che i competenti Ministeri stanno studiando i migliori termini per l'attuazione della delega e l'augurio è anche che le disposizioni qui presentate servano a quel lavoro.

        Tra tutte le proposte vanno evidenziate quelle originali e proprie dell'Associazione italiana familiari e vittime della strada: le prime due, già portate alle due Camere nella passata legislatura, sono relative all'avvio di un'ampia e duratura campagna informativa e formativa sulle reti radiotelevisive concessionarie dallo Stato e alla imposizione a carico del responsabile di omicidio o di lesioni colpose stradali di una penale aggiuntiva non assicurabile da versare in un fondo per la sicurezza stradale, istituito presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la terza, interamente nuova vuole imporre alle compagnie assicuratrici della responsabilità civile auto e nei confronti degli assicurati condannati in sede penale o civile per lesioni personali stradali, un aumento del premio assicurativo proporzionale alla gravità delle lesioni.

        Questa ultima proposta potrebbe in effetti, scaricando sugli assicurati "colpevoli" almeno parte del costo dei danni provocati, permettere nel tempo breve, senza traumi per gli assicurati invece "innocenti", quell'aumento dei risarcimenti che il citato lavoro della Consulta nazionale sulla sicurezza stradale, come già prima la proposta di legge atto Camera n. 1885, predisposta con la collaborazione della citata Associazione, e presentata il 30 ottobre scorso, ritengono indispensabile nei casi di morte o di gravi lesioni colpose; e imporrebbe poi certamente, attraverso un salutare meccanismo di deterrenza, una forse altrimenti irraggiungibile diminuzione della intera sinistrosità stradale.

        Non si tratta, d'altra parte, di condividere tutte o appieno le indicazioni della presente proposta di legge, ma di dare voce in questa sede al vasto mondo dei colpiti da quella sinistrosità e di coloro i quali, mentre lo discuteremo, saranno ancora colpiti.

        E' soprattutto di fronte a questi cittadini che noi per primi abbiamo il dovere, perché ne abbiamo il potere, di affrontare i problemi che il loro dolore solleva di fronte a tutto il Paese e di cercare e trovare per essi soluzioni rapide e decise.

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2

Testo degli articoli

PROPOSTA DI LEGGE

 Art. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di norme integrative ecorrettive del codice della strada)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato "nuovo codice della strada", nonché della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale e gli interventi utili a ridurre la gravità delle conseguenze degli incidenti stradali, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge.
        2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1 e nel rispetto di princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni per coordinare ed armonizzare le norme adottate ai sensi del citato comma 1 con le norme legislative comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi).

        1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono essere prioritariamente essere prioritariamente informati agli obiettivi di tutela della sicurezza sulla strada dei cittadini italiani e stranieri, di riduzione dei costi esistenziali, sociali, ambientali ed economici derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) educare gli utenti al corretto uso della strada, fornire loro una completa ed adeguata informazione sulle problematiche e sulle conseguenze del traffico stradale, sollecitarli al rispetto delle regole di uso della strada mediante:

                1) l'educazione stradale, intesa quale interiorizzazione del dovere di rispettare la vita e la salute proprie e altrui con esclusione di ogni stato e comportamento di aggressività, competitività, incapacità emotiva o tecnica, e comprendente la conoscenza della pericolosità della strada e della guida, dei dati delle stragi stradali, degli elementi di funzionamento e delle norme di conduzione dei veicoli, dei princìpi di sicurezza e delle norme di condotta, dello stato della legislazione civile e penale in materia, dei fondamenti giuridici del danno, del risarcimento e dell'assicurazione, dei princìpi del soccorso in caso di incidente, da introdurre quale materia di studio e di esame nella scuola dell'obbligo pubblica e privata e come parte della didattica nelle scuole materne;

                2) la predisposizione di schemi di insegnamento dell'educazione stradale che per tutti gli istituti scolastici e per i loro diversi ordini e gradi determinino le caratteristiche dei testi, le figure dei docenti e i relativi percorsi di formazione, le ore settimanali specificamente destinate all'insegnamento, nonché le modalità di verifica e di valutazione dell'apprendimento;

                3) l'attuazione di campagne informative da parte dei mezzi di comunicazione nazionali di massa, prevedendo l'erogazione di appositi benefìci o agevolazioni statali, e, comunque, l'istituzione da parte delle società di assicurazione concessionarie dello Stato di una rubrica fissa settimanale, sia sulle reti radiofoniche che su quelle televisive, comprendenti l'intera problematica della circolazione stradale con riferimento al traffico, in particolare le modalità del trasporto di persone e merci, l'evoluzione e gli obiettivi, alle strade, in particolare la costruzione, la manutenzione, i pericoli ed i tratti stradali maggiormente a rischio, ai veicoli, in particolare alle caratteristiche costruttive, specie riguardo al rapporto tra peso e velocità, collaudi, strumentazione di sicurezza, manutenzione, prestazioni e ai prezzi, ai conducenti, in particolare i requisiti per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida, il comportamento sulla strada, e l'uso di droghe, alla famiglia e alla scuola nel rapporto con i minori, all'assicurazione per responsabilità civile, in particolare i costi, gli incentivi e i disincentivi, agli incidenti, in particolare i numeri, le cause e le conseguenze, alle norme di prevenzione, di controllo e sanzionatorie sia penali che amministrative, al soccorso immediato ed alle attività successive all'incidente, alle terapie di rianimazione e di riabilitazione, agli espianti, al danno, ai risarcimenti, ai processi civili e penali, nonchè al raffronto con la situazione negli altri Paesi dell'Unione europea;

                4) il rilascio della patente di guida previo esame in ordine alle conoscenze ed alle capacità tecniche del candidato, che devono comprendere una visione generale della fisiologia e della patologia del traffico stradale, ed un attento accertamento, svolto anche a mezzo delle opportune indagini psicologiche, di un suo atteggiamento interiore di radicato rispetto della vita e della salute proprie ed altrui;

                5) l'abilitazione alla guida per i possessori di patente rilasciata da Paesi non membri della Unione europea previo controllo e a condizione che i criteri adottati per il rilascio risultino equivalenti a quelli nazionali;

                6) l'estensione ai titolari di patente con punteggio esaurito delle disposizioni di cui all'articolo 126-bis del nuovo codice della strada che prevedono il raddoppio della perdita dei punti nei primi cinque anni dal rilascio della patente;
                7) l'imposizione alle compagnie assicuratrici della responsabilità civile di aumenti del premio nei confronti dell'assicurato definitivamente riconosciuto responsabile di lesioni personali colpose procurate sulla strada con sentenza penale, anche applicativa della pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o con sentenza civile o con provvedimento amministrativo, nei seguenti termini non cumulabili e riferiti alla più grave tra le diverse lesioni eventualmente procurate nello stesso sinistro, con raddoppio alla prima e triplicazione alla seconda recidiva di ogni tipo di lesione:

                7.1) 50 per cento, per la durata di un anno, per lesioni di qualsiasi entità;

                7.2) 100 per cento, per la durata di due anni, per lesioni gravi;

                7.3) 100 per cento, per la durata di tre anni, per lesioni gravissime;

                7.4) 200 per cento, per la durata di quattro anni, per lesioni comportanti la totale invalidità permanente o la morte della vittima;

                8) l'imposizione ai responsabili di omicidio stradale o di lesioni personali stradali comportanti la invalidità totale della o delle vittime, la cui colpa sia stata definitivamente accertata con sentenza liquidante il danno subìto dalle vittime, di una penale aggiuntiva al risarcimento nei termini seguenti:

                8.1) obbligo personale di versare, in un fondo di finanziamento delle iniziative e delle attività pubbliche e private indirizzate alla prevenzione degli incidenti sulla strada da istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la diretta responsabilità del Ministro, una somma pari al 10 per cento dell'importo complessivamente liquidato a titolo di risarcimento;

                8.2) divieto assoluto di assicurazione dell'obbligo con previsione di scioglimento per le compagnie di assicurazione che lo violino;
                8.3) assoggettabilità dell'obbligo ad esecuzione forzata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nella misura del 30 per cento, assoggettabilità delle somme dovute al responsabile per retribuzioni ed indennità relative a rapporti di lavoro nonché della pensione o delle rendite previdenziali ed assistenziali di qualsiasi natura;

                8.4) privilegio al credito della vittima e dei suoi aventi causa rispetto al credito del fondo di cui al numero I);

                9) la previsione, per quanto riguarda le discoteche e gli altri locali da ballo, della chiusura entro le ore 2,00 della domenica e degli altri giorni festivi ed entro le ore 1,00 del lunedì e dei giorni seguenti a giorni festivi, con proibizione di vendita di alcoolici e riduzione della rumorosità complessiva del 50 per cento nell'ultima ora di apertura;

            b) aumentare gli standard di sicurezza nella costruzione e nella circolazione dei veicoli a motore per trasporto su strada di persone e di merci mediante:

                1) il miglioramento delle caratteristiche costruttive per quanto riguarda la validità statica e dinamica delle singole parti e dell'insieme del veicolo, la resistenza delle carrozzerie all'urto in termini sia di assorbimento che di protezione, la pubblicizzazione dei risultati delle prove di impatto frontale e laterale;

                2) la previsione di un termine non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'introduzione dei nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli di cui alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85;

                3) l'introduzione tra le caratteristiche di cui all'articolo 227 ed alla appendice V al titolo III, capo III, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, di specifiche qualità di deformabilità che aumentino la sicurezza passiva in caso d'urto;
                4) l'aumento pari almeno ad un terzo della profondità degli intagli dei battistrada di cui alla lettera a) del comma 1 della appendice VIII al titolo III, capo III, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

                5) la revisione degli standard di costruzione e manutenzione delle barre anti-intrusione negli autocarri;

                6) la previsione dell'obbligo di introduzione, tra i nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli di cui alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, dei seguenti dispositivi:

                6.1) meccanismo di limitazione della velocità dei veicoli a motore di tutti i generi e tipi comunque circolanti nel territorio nazionale e in grado di superare il limite massimo previsto dalla legge a non più di 20 chilometri/ora oltre tale limite;

                6.2) interruttore inerziale anti-incendio per tutti i veicoli;

                6.3) poggiatesta posteriori per le autovetture;

                6.4) estintore per tutti i veicoli con abitacolo o cabina;

                6.5) strisce catarifrangenti per tutti i veicoli;

                7) la previsione, all'interno del limite massimo di velocità in autostrada, di limiti inferiori per i diversi tipi di veicoli in funzione della sicurezza dei conducenti e dei soggetti trasportati nonché della pericolosità per i terzi, caratteristiche da accertare, prima della commercializzazione sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di veicolo, con prove obbligatorie di frenata e di impatto attuate da una struttura pubblica;

            c) integrare le iniziative di prevenzione della incidentalità stradale con misure di controllo adeguate alla gravità del problema e tecnicamente avanzate da attuare, specie in ordine al rispetto dei limiti di velocità, degli obblighi di indossare cinture e casco, delle distanze di sicurezza, del divieto di assunzione di droghe e degli standard di sicurezza dei pneumatici, mediante:

                1) il raddoppio degli organici operativi e dei servizi di pattugliamento della polizia stradale previsti alla data di entrata in vigore della legge 22 marzo 2001, n. 85;

                2) la predisposizione di un piano di interventi delle polizie municipali mirato al raddoppio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, della attività delle stesse polizie in ordine alle norme relative alla circolazione stradale;

                3) la predisposizione ed il completamento entro lo stesso termine di cui al numero 2) di un piano operativo di studio tecnico e giuridico per la successiva attuazione del controllo continuo a distanza in ordine alla velocità dei veicoli, alle distanze di sicurezza ed all'allacciamento delle cinture, ove obbligatorio;

                4) il divieto, seguito dalle opportune sanzioni pecuniarie ed amministrative, di produzione, commercializzazione ed uso di qualsiasi strumento o dispositivo volto o idoneo a segnalare la presenza di attività o attrezzature di polizia per il controllo del comportamento degli utenti della strada;

                5) la revisione del paragrafo 3 del titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nel senso di prevedere a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elaborazione di uno schema di regolamento tipo, comprensivo di indicazioni relative alla tenuta del registro delle autorizzazioni e del catasto stradale di cui al comma 9 dell'articolo 53 del medesimo regolamento, e successive modificazioni, nonché di un capitolato di appalto tipo, cui devono uniformarsi le amministrazioni proprietarie di strade in sede di adozione e di attuazione dei regolamenti locali per la pubblicità stradale;

            d) sollecitare e favorire anche con contributi o partecipazioni statali ed incentivazioni fiscali in favore delle amministrazioni e delle imprese interessate, iniziative e attività finalizzate:

                1) al passaggio dal trasporto individuale a quello collettivo e dal trasporto su strada a quello su rotaia e su acqua, alla separazione tra traffico veicolare e traffico pedonale o ciclistico, alla sostanziale uniformità delle caratteristiche dinamiche dei veicoli;

                2) alla individuazione ed alla messa in sicurezza da parte degli enti proprietari o concessionari di strade ed autostrade dei tratti ad elevato rischio, per il numero o la gravità degli incidenti su di essi verificati, dell'estesa stradale di loro competenza;

                3) all'adozione nei piani urbani del traffico ed in quelli di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85, degli ulteriori seguenti accorgimenti relativi alla costruzione, alla manutenzione ed all'uso delle strade di ogni categoria:

                3.1) percorsi pedonali continui, attraversamenti pedonali rialzati o su cavalcavia;

                3.2) rotatorie per la riduzione della velocità negli incroci;

                3.3) strutture assorbenti dell'urto per la protezione dagli ostacoli fissi non eliminabili;

                3.4) strutture efficienti e bande sonore contro l'uscita di carreggiata;

                3.5) cavalcavia di inversione di marcia in luogo dei valichi autostradali;

                3.6) pavimentazioni in grado di escludere dislivelli del piano stradale;

            4) alla manutenzione ed alla revisione della segnaletica stradale in funzione della sua rapida comprensibilità, della migliore visibilità, della costante apposizione anche dei segnali di fine divieto, dell'uso della segnaletica provvisoria solo per il tempo strettamente necessario;

                5) all'adeguamento da parte degli enti proprietari di strade urbane ed extraurbane dei limiti di velocità di loro competenza alle effettive esigenze di sicurezza e di scorrimento;

                6) alla rimozione delle installazioni pubblicitarie abusive sulle strade urbane ed extraurbane e sulle autostrade da parte degli enti proprietari a sensi dell'articolo 23 del nuovo codice della strada, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Modificazioni al regolamento di cui al decreto delpresidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

        1. Il Governo emana entro lo stesso termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ed ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, norme recanti le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, al fine di adeguare le disposizioni ivi stabilite ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

 (Parere parlamentare)

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari.
        2. Gli organi di cui al comma 1 esprimono il proprio parere entro un mese dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
        3. Entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 il Governo, esaminati i pareri di cui al medesimo comma 2, trasmette nuovamente alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo da parte dei competenti organi parlamentari, che deve essere espresso entro un mese dall'assegnazione.

Art. 5.

 (Disposizioni finanziarie).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Chi lo desiderasse, può consultare anche il  sito della Camera dei Deputati all'indirizzo http://www.camera.it  o  accedere direttamente alle due proposte di legge selezionando una delle due opzioni  C 2690   C 1885

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