Servizio a cura di Giusy Sansone.
Nato nel 1969 con apposita legge, la n. 990, il
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
provvede al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione
di veicoli non identificati (il cosiddetto pirata della
strada), o sprovvisti di copertura assicurativa. Al Fondo
contribuiscono tutti gli assicurati con una percentuale
dell’assicurazione auto. A risarcire realmente i cittadini
rimasti vittima di incidenti spesso gravissimi, non è il
Fondo, ma le imprese assicuratrici da esso
delegate, diverse da regione a regione, e rinnovate ogni tre
anni.
E’ a loro che la vittima deve dimostrare di avere diritto al
risarcimento, e sono sempre le assicurazioni che decidono i
tempi e i modi del pagamento. Spesso, però, passano anni prima
di ottenere il tanto atteso risarcimento, il più delle volte la
vittima è costretta a rivolgersi a un tribunale ordinario per
avere giustizia. E per ottenere ristoro alle proprie richieste,
a volte, passano molti anni.
La storia di Rina Cardinetti di Verrua Po, in
provincia di Pavia, è emblematica. Coinvolta in un grave
incidente stradale con un veicolo non assicurato nel lontano
dicembre del 2000, dopo essere rimasta quasi cieca in seguito
al trauma cranico riportato nel sinistro, Rina
attende ancora che il Fondo le riconosca il completo
risarcimento. Ha dovuto avviare una causa civile che, come
spiega il suo legale, l’avvocato Domenico
Musicco, è stato per lei motivo di angoscia e
di preoccupazioni. “Bisogna evitare che la vittima della
strada rimanga ulteriormente vittima quando esercita il suo
giusto diritto al giusto risarcimento” sottolinea il
presidente dell’Associazione vittime della strada onlus,
Giuseppa Cassaniti.
L’avvocato Gianmarco Cesari,
presidente dell’Osservatorio vittime - Lega
italiana diritti dell’uomo aggiunge: “E’ vero che il
danneggiato deve provare una serie di cose, per evitare le
truffe, ma è inconcepibile che anche quando il danneggiato
riesce a dare prova rigorosa, non viene risarcito
stragiudizialmente, ma deve affrontare un processo. Deve lui
stesso documentarsi sulla copertura assicurativa, mentre ci
dovrebbe essere un servizio di trasparenza, una sorta di banca
dati per questo tipo di informazioni, che snellirebbe le
procedure, accorciando di molto i tempi di attesa, e poi
soprattutto non è possibile che non ci siano dei termini
legislativi per le imprese assicurative. Le offerte del
risarcimento dovrebbero arrivare (come dice la 57 del 2001)
entro un tempo ragionevole, 60 o 90 giorni dalla richiesta.
Invece i termini fissati dalla legge per le imprese designate
non valgono, esse fanno come vogliono”.
Il Fondo di Garanzia risponde che i tempi sono
quelli che sono, per pratiche comunque più difficili delle
ordinarie. Il direttore del Fondo Paolo Panarelli
sostiene infatti che "Il Fondo è un istituto
atipico, in cui vengono svolti diversi controlli a campione, ma
le imprese assicuratrici hanno un massimale di 80 mila euro,
entro il quale si muovono in completa autonomia". La
difficoltà a pagare i risarcimenti sta tutta nelle verifiche
del danno effettivamente ricevuto dalla vittima, rincara
Vittorio Verdone dell’Ania. Ma alle vittime
della strada chi ci pensa ? |