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Testo Unificato - 521, 866,
1857, 4125 - del Relatore on. Perlini sulle "Disposizioni in materia di
conseguenze derivanti da incidenti stradali" |
Dopo il "sì" della
Camera il parere della nostra Associazione |
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COMUNICATO |
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Roma 10/03/2005 |
Il parere dell’Associazione Italiana
Familiari e Vittime della Strada sulle |
“Disposizioni in
materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali” |
(Testo Unificato – 521, 866, 1857, 4125 –
relatore l’on. Italico Perlini) |
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L’Associazione esprime
apprezzamento nei riguardi della Camera dei Deputati, che ha saputo
cogliere le istanze provenienti dalla società civile: proprio il 17/18
febbraio u.s., nell’ambito del nostro Convegno a Treviso su “Strada:
giustizia sicurezza e dignità” avevamo ribadito la necessità di
approvare rapidamente il Testo Unificato.
Pertanto, il lavoro della Camera, del relatore (on. Perlini), e del
rappresentante del Governo (on. Vietti), è da accogliersi con favore,
perché il testo licenziato migliora la normativa attuale.
Di particolare validità sono l’accelerazione dei tempi processuali,
l’aumento delle pene, l’assegnazione da parte del giudice di una
provvisionale del presumibile risarcimento (variabile dal 30 al 50%, o
pari ai 4/5 se ci sono condizioni di bisogno), la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente ed i lavori
socialmente utili, che potranno essere disposti dal giudice a carico
del condannato.
Il “sì” della Camera è, in definitiva, un passo importante nella
direzione del cambiamento, finalizzato a dare il giusto peso al reato e
a sostenere gli interessi delle vittime, diffondendo contemporaneamente
nella società un segnale per costruire la cultura della sicurezza e del
rispetto del valore della vita.
Per garantire la dignità della persona offesa dal reato restano,
tuttavia, ulteriori passi da compiere.
Occorre, infatti, tener conto del parere delle vittime nell’accogliere
le richieste di patteggiamento o di rito abbreviato, così come è
indispensabile un confronto diretto tra l’imputato e la vittima per il
pubblico riconoscimento della colpa.
Inoltre, nel testo licenziato dalla Camera, la prestazione di lavoro
socialmente utile, per le poche ore settimanali previste, è subordinata
non solo ad esigenze di salute, ma anche ad altre ben più
indeterminate, che vanificano l’effettività di questa già mite sanzione
penale, calpestando ulteriormente la dignità delle vittime. Chiediamo,
perciò, al Senato di eliminare il riferimento alle “condizioni di
lavoro, di studio e di famiglia dell’imputato”, mantenendo solo quelle
di salute; e con altrettanta convinzione chiediamo di abbattere un
altro irragionevole privilegio, abrogando l’ingiustificato regime di
favore previsto dall’art. 2947 c. 2 del codice civile, di modo che
anche i crediti contro le assicurazioni si prescrivano, come tutti gli
altri, in cinque anni, anziché in due. |
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Dr.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni |
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Presidente |
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Per visualizzare l'iter
del dibattito clicca nel link sottostante |
http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed599/pdfs003.pdf |
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Le nostre precedenti richieste
di emendamenti |
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Riflessioni sul
Testo Unificato – 521, 866, 1857, 4125 – del Relatore on. Perlini
sulle “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti
stradali” e richiesta di emendamenti” |
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Al Presidente della Repubblica |
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Al Presidente del Senato |
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Al Presidente della Camera dei
Deputati |
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Ai Segretari dei Partiti Politici |
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Agli Onorevoli Deputati |
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Visto che a breve
dovrà essere discusso in aula il Testo Unificato sulle “Disposizioni
in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali”,
l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada sottopone
all’attenzione delle SS.LL. le seguenti riflessioni sul Testo con
richiesta di emendamenti, perché le decisioni che saranno prese in
aula non sottovalutino la gravità del reato da incidente stradale,
non risultino pregiudizievoli per gli interessi delle vittime e
contribuiscano a costruire e a diffondere la cultura della sicurezza
e del rispetto della vita umana. |
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Si evidenzia che tali
problematiche sono state trattate nel nostro Convegno del 17/18
febbraio 2005 – “Strada: sicurezza, giustizia e dignità” – sostenuto
dal saluto sia del Santo Padre che del Presidente della Repubblica,
che ha indicato la via della sinergia democratica tra istituzioni ed
associazioni, dando, così, ancora più senso alla nostra presente
richiesta. |
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L’A.I.F.V.S.,
impegnata a “fermare la strage stradale e dare giustizia ai
superstiti”, rileva che proprio nel campo della giustizia ci sono
obiettivi di priorità assoluta e di civiltà che attendono ancora di
essere tradotti in riforma: riconoscere la gravità del reato da
incidente stradale; ridare alle vittime dignità in campo penale e
civile; sostenerne la partecipazione laddove si trattino i loro
interessi. |
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Lo stesso Testo
Unificato – relatore on. Perlini – pur contenendo qualche valida
modifica di giustizia per le vittime (es. ordinanza immediatamente
esecutiva di provvisionale tra il 30 ed il 50% del presumibile
risarcimento), si muove sempre nel solco di favorire l’imputato
arrecando, ancora una volta, offesa alle vittime. Addirittura
all’art. 1, mentre si enfatizza la sospensione della patente “fino a
quattro anni”, in effetti poi, non indicando alcun minimo, si
permette al giudice di sospenderla anche per un giorno; non solo, ma
vengono addirittura rafforzate le condizioni premiali per il
colpevole, estendendo anche a tale sanzione amministrativa gli
effetti del patteggiamento, che l’art. 444 c.p.p. delimita invece
soltanto alle sanzioni penali. L’applicazione della pena su
richiesta ha una portata, evidentemente, penale processuale, legata a
ragioni di economia del rito; come tale, non c’è ragione perché essa
abbia rilevanza anche con riferimento alle sanzioni amministrative. |
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Chiediamo,
quindi, che sia previsto un termine minimo di durata della
sospensione della patente, quantificabile in due anni per l’omicidio
colposo e in un anno per le lesioni gravi o gravissime, ed inoltre
che gli effetti del patteggiamento non vengano estesi persino alla
sospensione della patente. |
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Chiediamo
che gli anni di pena per l’omicidio colposo
indicati al punto 1 dell’art. 2 del Testo
Unificato non siano quantificati “da due a cinque”, ma “da tre a
sette”. Ciò al fine di non rendere totalmente evanescente la pena
e di non continuare a sottovalutare il diritto di giustizia delle
vittime. |
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Le pene indicate al punto 2 dello stesso articolo 2
per le lesioni gravi siano non “da tre mesi ad un
anno” ma “da sei mesi ad un anno” e per le lesioni gravissime non “da
uno a tre anni” ma “da due a cinque anni”. |
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Inoltre, è da prevedere il raddoppio
della pena per l’omicidio colposo e per le lesioni gravi e
gravissime, quando l’autore ha agito nonostante la previsione
dell’evento, sottraendo tale circostanza al bilanciamento con le
attenuanti. |
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Per non rendere
inapplicabile la pena aggiuntiva di lavori socialmente utili,
chiediamo che all’articolo 6 l’espressione “il giudice può
disporre” sia modificata con “il giudice dispone” ed inoltre,
nell’indicare le condizioni per l’applicazione della pena, si
tenga conto dei motivi di salute ma non delle “esigenze di lavoro, di
studio, di famiglia dell’imputato”, come invece riporta il testo
unificato. A meno che non si voglia continuare nel solco di
privilegiare sempre e comunque il colpevole, calpestando sempre la
vittima. |
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Chiediamo ancora che,
nell’ambito dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale e
contro la libertà individuale, la richiesta di patteggiamento e di
rito abbreviato sia procedibile a condizione che, prima di ogni altro
atto o decisione, vengano avvertite della richiesta le persone offese
dal reato e, ove lo chiedano, ascoltate anche in ordine alla
congruità della pena richiesta o legalmente prevista. Chiediamo che
venga quindi promosso dal Giudice ed attuato nei termini da lui
stabiliti il confronto diretto dell’indagato o imputato con le
persone offese dinanzi allo stesso giudice, comportando
improcedibilità il rifiuto comunque motivato dell’indagato o
imputato; ciò al fine di una riparazione comprendente il pubblico
riconoscimento della propria colpa ed il risarcimento in termini
congrui di tutti i danni risarcibili per legge. |
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Infine, chiediamo che venga abrogato
l’ingiustificato regime di favore previsto per le assicurazioni
dall’art. 2947 c. 2 del codice civile, facendo rientrare la
prescrizione nel termine ordinario dei cinque anni, e riproponiamo,
come avevamo già previsto nel nostro testo AC 1885 a firma dell’on.
Misuraca, l’esigenza di una disciplina unitaria dell’omicidio
colposo, ferma restando la necessità di prevedere, con specifico
riferimento agli incidenti stradali, anche la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida. |
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Per tutto quanto
sopra, si chiedono le relative modifiche agli artt. 1, 2, 6 del Testo
Unificato, ed ai relativi articoli 589, 590 c.p., 438 e 444 c.p.p.,
2947 c. 2 del codice civile. |
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Sicura dell’attenzione
che sarà rivolta alla presente, porgo distinti saluti ed auguri di
buon lavoro |
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Dr.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni |
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Presidente |
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