Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus

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Testo Unificato - 521, 866, 1857, 4125 - del Relatore on. Perlini sulle "Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali" 
 Dopo il "sì" della Camera il parere della nostra Associazione
 

COMUNICATO

 

Roma 10/03/2005

Il parere dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada sulle

“Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali”

(Testo Unificato – 521, 866, 1857, 4125 – relatore l’on. Italico Perlini)

 

L’Associazione esprime apprezzamento nei riguardi della Camera dei Deputati, che ha saputo cogliere le istanze provenienti dalla società civile: proprio il 17/18 febbraio u.s., nell’ambito del nostro Convegno a Treviso su “Strada: giustizia sicurezza e dignità” avevamo ribadito la necessità di approvare rapidamente il Testo Unificato.
Pertanto, il lavoro della Camera, del relatore (on. Perlini), e del rappresentante del Governo (on. Vietti), è da accogliersi con favore, perché il testo licenziato migliora la normativa attuale.
Di particolare validità sono l’accelerazione dei tempi processuali, l’aumento delle pene, l’assegnazione da parte del giudice di una provvisionale del presumibile risarcimento (variabile dal 30 al 50%, o pari ai 4/5 se ci sono condizioni di bisogno), la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ed i lavori socialmente utili, che potranno essere disposti dal giudice a carico del condannato.
Il “sì” della Camera è, in definitiva, un passo importante nella direzione del cambiamento, finalizzato a dare il giusto peso al reato e a sostenere gli interessi delle vittime, diffondendo contemporaneamente nella società un segnale per costruire la cultura della sicurezza e del rispetto del valore della vita.
Per garantire la dignità della persona offesa dal reato restano, tuttavia, ulteriori passi da compiere.
Occorre, infatti, tener conto del parere delle vittime nell’accogliere le richieste di patteggiamento o di rito abbreviato, così come è indispensabile un confronto diretto tra l’imputato e la vittima per il pubblico riconoscimento della colpa.
Inoltre, nel testo licenziato dalla Camera, la prestazione di lavoro socialmente utile, per le poche ore settimanali previste, è subordinata non solo ad esigenze di salute, ma anche ad altre ben più indeterminate, che vanificano l’effettività di questa già mite sanzione penale, calpestando ulteriormente la dignità delle vittime. Chiediamo, perciò, al Senato di eliminare il riferimento alle “condizioni di lavoro, di studio e di famiglia dell’imputato”, mantenendo solo quelle di salute; e con altrettanta convinzione chiediamo di abbattere un altro irragionevole privilegio, abrogando l’ingiustificato regime di favore previsto dall’art. 2947 c. 2 del codice civile, di modo che anche i crediti contro le assicurazioni si prescrivano, come tutti gli altri, in cinque anni, anziché in due.

            Dr.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni  
           

Presidente

 
             
 

 

Per visualizzare l'iter del dibattito clicca nel link sottostante

http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed599/pdfs003.pdf

 

 

Le nostre precedenti richieste di emendamenti

 

Riflessioni sul Testo Unificato – 521, 866, 1857, 4125 – del Relatore on. Perlini sulle “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali” e richiesta di emendamenti”

 
    Al Presidente della Repubblica
    Al Presidente del Senato
    Al Presidente della Camera dei Deputati
    Ai Segretari dei Partiti Politici
    Agli Onorevoli Deputati
 

Visto che a breve dovrà essere discusso in aula il Testo Unificato sulle “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali”, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada sottopone all’attenzione delle SS.LL. le seguenti riflessioni sul Testo con richiesta di emendamenti, perché le decisioni che saranno prese in aula non sottovalutino la gravità del reato da incidente stradale, non risultino pregiudizievoli per gli interessi delle vittime e contribuiscano a costruire e a diffondere la cultura della sicurezza e del rispetto della vita umana.

 

Si evidenzia che tali problematiche sono state trattate nel nostro Convegno del 17/18 febbraio 2005 – “Strada: sicurezza, giustizia e dignità” – sostenuto dal saluto sia del Santo Padre che del Presidente della Repubblica, che ha indicato la via della sinergia democratica tra istituzioni ed associazioni, dando, così, ancora più senso alla  nostra presente richiesta.

 

L’A.I.F.V.S., impegnata a “fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti”, rileva che proprio nel campo della giustizia ci sono obiettivi di priorità assoluta e di civiltà che attendono ancora di essere tradotti in riforma: riconoscere la gravità del reato da incidente stradale; ridare alle vittime dignità in campo penale e civile; sostenerne la partecipazione laddove si trattino i loro interessi.

 

Lo stesso Testo Unificato – relatore on. Perlini – pur contenendo qualche valida modifica di giustizia per le vittime (es. ordinanza immediatamente esecutiva di provvisionale tra il 30 ed il 50% del presumibile risarcimento), si muove sempre nel solco di favorire l’imputato arrecando, ancora una volta, offesa alle vittime. Addirittura all’art. 1, mentre si enfatizza la sospensione della patente “fino a quattro anni”, in effetti poi, non indicando alcun minimo, si permette al giudice di sospenderla anche per un giorno; non solo, ma vengono addirittura rafforzate le condizioni premiali per il colpevole, estendendo anche a tale sanzione amministrativa gli effetti del patteggiamento, che l’art. 444 c.p.p. delimita invece soltanto alle sanzioni penali. L’applicazione della pena su richiesta ha una portata, evidentemente, penale processuale, legata a ragioni di economia del rito; come tale, non c’è ragione perché essa abbia rilevanza anche con riferimento alle sanzioni amministrative.

 

Chiediamo, quindi, che sia previsto un termine minimo di durata della sospensione della patente, quantificabile in due anni per l’omicidio colposo e in un anno per le lesioni gravi o gravissime, ed inoltre che gli effetti del patteggiamento non vengano estesi persino alla sospensione della patente.

 

Chiediamo che gli anni di pena per l’omicidio colposo indicati al punto 1 dell’art. 2 del Testo Unificato non siano quantificati “da due a cinque”, ma “da tre a sette”. Ciò al fine di non rendere totalmente evanescente la pena e di non continuare a sottovalutare il diritto di giustizia delle vittime.

 

Le pene indicate al punto 2 dello stesso articolo 2 per le lesioni gravi siano non “da tre mesi ad un anno” ma “da sei mesi ad un anno” e per le lesioni gravissime non “da uno a tre anni” ma “da due a cinque anni”.

 
Inoltre, è da prevedere il raddoppio della pena per l’omicidio colposo e per le lesioni gravi e gravissime, quando l’autore ha agito nonostante la previsione dell’evento, sottraendo tale circostanza al bilanciamento con le attenuanti.
 

Per non rendere inapplicabile la pena aggiuntiva di lavori socialmente utili, chiediamo che all’articolo 6 l’espressione “il giudice può disporre” sia modificata con “il giudice dispone” ed inoltre, nell’indicare le condizioni per l’applicazione della pena, si tenga conto dei motivi di salute ma non delle “esigenze di lavoro, di studio, di famiglia dell’imputato”, come invece riporta il testo unificato. A meno che non si voglia continuare nel solco di privilegiare sempre e comunque il colpevole, calpestando sempre la vittima.

 

Chiediamo ancora che, nell’ambito dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale e contro la libertà individuale, la richiesta di patteggiamento e di rito abbreviato sia procedibile a condizione che, prima di ogni altro atto o decisione, vengano avvertite della richiesta le persone offese dal reato e, ove lo chiedano, ascoltate anche in ordine alla congruità della pena richiesta o legalmente prevista. Chiediamo che venga quindi promosso dal Giudice ed attuato nei termini da lui stabiliti il confronto diretto dell’indagato o imputato con le persone offese dinanzi allo stesso giudice, comportando improcedibilità il rifiuto comunque motivato dell’indagato o imputato; ciò al fine di una riparazione comprendente il pubblico riconoscimento della propria colpa ed il risarcimento in termini congrui di tutti i danni risarcibili per legge.

 
Infine, chiediamo che venga abrogato l’ingiustificato regime di favore previsto per le assicurazioni dall’art. 2947 c. 2 del codice civile, facendo rientrare la prescrizione nel termine ordinario dei cinque anni, e riproponiamo, come avevamo già previsto nel nostro testo AC 1885 a firma dell’on. Misuraca, l’esigenza di una disciplina unitaria dell’omicidio colposo, ferma restando la necessità di prevedere, con specifico riferimento agli incidenti stradali, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
 

Per tutto quanto sopra, si chiedono le relative modifiche agli artt. 1, 2, 6 del Testo Unificato, ed ai relativi articoli 589, 590 c.p., 438 e 444 c.p.p., 2947 c. 2 del codice civile.

 

Sicura dell’attenzione che sarà rivolta alla presente, porgo distinti saluti ed auguri di buon lavoro

 
            Dr.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni  
           

Presidente

 
             
 

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